Cùmu putèra ghèssi: Si pàrlàva ‘nnà vòta

Luigi Bisignani

Continuando la nostra piccola passeggiata con il nostro dialetto”Sandonatese”Minucciu mi ha inviato una ricerca che vale veramente la pena di leggerla …buona lettura.

CULTURA

 

 

Gòi mì vuòghhju caccià nù spìnnu, fàzzu à fìnta ì jì arriètu ‘ntè tièmpi e mì vuògghju àmmintà cùmu ghèradi ù parlàtu sàntunatìsi ì nà vota.

69436_1413910067798_1233932281_30926776_6928814_n2In questo “volo di fantasia” avrò come modello e riferimento il lessico altomedievale, che nella nostra zona aveva radici nella parlata osco-greco-latina.

Dopo le calate dei barbari nella Calabria del VI secolo e le invasioni delle razze franco-germaniche del IX-X secolo, il vocabolario delle nostre popolazioni ha subito rilevanti modifiche e s’è arricchito di termini delle lingue del nord che sono entrati nel parlare comune.

Viene da chiedermi come se la sarebbe cavata un sandonatese di oggi nell’uso e comprensione di termini, allora correnti, alcuni dei quali sono sopravvissuti e restano ancora in uso nel parlare paesano e che in minima parte e per taluni vocaboli, hanno mantenuto le antiche radici.

Nell’elencare le parole correnti fra il XIII ed il XIV secolo, ho posto in essere l’antico costume tutto nostro, di distorcere, modificare ed adattare al nostro parlato qualsiasi altro termine linguistico. In parole povere le ho “dialettizzate”.

Non sono il primo sandonatese a commettere questo “abuso filologico-grammaticale”.

I nostri avi lo hanno fatto per secoli, adattando al loro parlare le lingue greco-latine e non vedo motivo di scandalo se detta abitudine o usanza o tradizione che dir si voglia, venga mantenuta anche ai giorni nostri.

M’àmmièntu “fàitu”, vocabolo inglese-americano che, in tempi successivi all’emigrazione verso gli USA (il riferimento storico va dalla metà del 1800 e fino a circa il 1960), era divenuto d’uso comune tanto da entrare di diritto nel nostro dialetto quale sostitutivo del sandonatesissimo “càzzòttu”.

cultura-sandonatese1Elenco, in grassetto, alcuni termini medievali ai quali ho fatto riferimento e che, volendo mantenere antica consuetudine ho “sandonatesizzatoi”. Tra parentesi ho riportato il termine medievale o quello corrente nella lingua italiana.

Abùsu (abuso): privilegio del feudatario.

Accummènna (accommenda): diritto alla percentuale di chi amministrava una provvisione.

Appushjà (accusare): col termine si intendeva anche la richiesta di un pagamento.

Adògha: (adoha) tassa dovuta dal feudatario in sostituzione del servizio militare. Quando il barone non era in grado di prestare servizio od era una donna od un ecclesiastico od aveva rendita inferiore a 20 once, il balzello era posto a carico della comunità.

Appàstinu (ad pastinandum): contratto di lavoro relativo alla messa in coltura di un terreno. L’appezzamento veniva concesso a titolo gratuito fino a quando le piante non attecchivano.

Fìda (affida): contratto relativo al diritto temporaneo su un bosco (pascolo, coltivazione raccolta dei frutti) dietro pagamento di un canone.

Fidatùra (affidatura): istituto che consisteva nel porsi sotto la protezione (defensio) di persone o chiese e monasteri, che avevano la facoltà di “affidare” dando terre da coltivare (traditio) dietro pagamento di un censo annuo o dell’usufrutto delle terre cedute.

Lùddiàli: (allodiali) beni familiari di proprietà individuale di cui si ha piena e libera disposizione.

Brìcazziùni (angarii) servizi personali gratuiti imposti dai baroni e divenuti abusi della feudalità.

‘Nnùna (annona): organo che controllava l’esportazione dei prodotti da un territorio.

‘Ntìfatu (antefato: termine longobardo per indicare il dono dello sposo alla sposa, consegnato prima del matrimonio (non doveva superare la quarta parte dei beni).

Apprièzzo (apprezzo): valutazione di beni e redditi, ai fini dell’imposizione fiscale, cui erano comandate apposite persone (i texatores) che ne annotavano l’ammontare in quaderni detti “catasti”

Arbàsiu (arbasio): panno di bassa qualità.

Arriaspùsa (arrhae sponsaliciae): tutto ciò che lo sposo, all’atto del contratto di matrimonio, consegnava al titolare della patria potestà della sposa (oggetti o somme di denaro). Questa prassi era corrente nelle classi abbienti e nella nobiltà.

Arrièntu (arredamento): affitto di una entrata fiscale o di un monopolio regio.

Ssìsa: (assisa) tassa comunale sui prezzi delle merci al minuto;

Gàstricu: (lastrico) superficie pavimentata a grezzo

Gàspru (aspro): forma di giuramento; il termine significava anche rigido, austero.

Gùditùru (auditore): giudice civile a cui era affidata l’istruzione del processo.

Gùditurìa (auditorium): parte dell’adoha dovuta dalle popolazioni al feudatario.

Bàilèsciu (bajulo o baglivo): ufficiale regio che governava le Universitas (municipi) ed era anche preposto a funzioni di polizia amministrativa.

Bàmbacèddha (bambacellum) o Muttìta (imbottita): coperta imbottita di cotone.

Bànnu: (bando) ordinanza resa pubblica dal giurato della corte locale.

Bàrrièddhu (barrellum): panno grossolano doppio.

Bònatinènza (bonatenenza): tassa pagata dai forestieri per beni posseduti nel territorio comunale.

Vrazzàli (bracciale): operaio salariato a giornate, addetto ad attività che non richiedevano conoscenze tecniche.

Vrazzu (braza): misura di lunghezza eguale a circa mezzo metro. Il termine ha similitudini lessicali con Vraca che indicava la parte anteriore dei calzoni maschili, allacciata con fibbie e bottoni ed in uso nei secoli. XV e XVI.

Brìgànti (brigante): anticamente erano i soldati a piedi, poi si chiamarono così tutti i fuoriusciti e coloro che turbavano l’ordine pubblico.

Càccavu (caccavo) caldaia in rame usata generalmente per produrre acqua calda.

Càrcàra (calcara) forno per produrre la calce.

Cànciddhirìa (cancelleria): organo del sistema statale spagnolo.

Cànna: misura per travi e tavole di legno.

Càntaru: misura di peso.

Càpìzzùni (capitano): ufficiale che dirigeva la giurisdizione locale e promulgava i banni

Càrcirimìa (carceremia): tassa pagata dal carcerato che nel tempo assunse anche la denominazione di “portello”.

Casàli : aggregato di case e di abitanti nel territorio di una Universitas.

Pìricutulà (casculare): il cadere del frutto dall’albero (spontaneo o provocato).

Cièdula (cedola): avviso che la R. Camera spediva agli ufficiali incaricati della riscossione della tassa feudale.

Cìdulàrij (cedolari): registri dove erano annotati i feudi del regno e gli obblighi dei baroni.

Cìnsièru (censeri): ufficiale con incarichi di controllo conferitigli dalla Universitas.

Cìnsìli (censile): colui che aveva una concessione su terre di privati ai quali pagava un censo.

Ciènsu (censo): bene posseduto, ma anche canone annuo percepito a vario titolo su un bene affidato a terzi con contratto. Il termine aveva anche significato di appartenenza ad una classe sociale.

Cèntaruòlu (centarolo): maiale molto grosso.

Chiàvu (chiayo): da chiavus, luogo ove spiana la via e che precede il castello. Il termine veniva usato dai vecchi sandonatesi anche per indicare un luogo poco agevole da raggiungere, ad esempio: ”m’àja jì à chjàvà ara còsta a scupa”.

Chjànthèddha (chiancarola): asse di legno di castagno posto fra una trave e l’altra per eseguire coperture (es tetti ed altri tipi di solai)

Chjànca (chianca), luogo dove si uccidevano gli animali.

Cuòriu (coira): cuoio, pelle conciata.

Cuddhètta (colletta): tassa a carico delle comunità imposta e riscossa pel tramite del Giustiziere e ripartita tra la popolazione applicando l’apprezzo ai beni.

Càcummàru (comaro): corbezzolo.

Cùmpusìzziu (compositio): termine di derivazione longobarda usato per indicare una transazione ammessa dalla legge, mediante la quale il giudice dichiarava estinta l’azione penale applicando una pena pecuniaria che veniva divisa tra il querelante e il fisco.

Grèja (congregati mayori et sanyori): col termine veniva indicata l’assemblea dei maggiori e dei sani della Universitas, alla quale era delegata la facoltà di assumere determinate decisioni.

Gùsu (consuetudine): legge non scritta che regolava la vita delle comunità.

Cùntèsta (contestazione): atto processuale con cui le parti, davanti al “mastro de acti” e alla presenza di testimoni, definivano in modo solenne i termini di una controversia.

Cùntìgalòcu (contiguitas loci): norma consuetudinaria per cui il proprietario di un fondo aveva diritto di prelazione su quello confinante (nel diritto corrente lo esercita solo chi risulta coltivatore diretto).

Difìsa (difesa): terreno protetto o campo chiuso vietato a mandrie o greggi, ma anche terre in diritto della corona e destinate a pascoli od a legnaggio.

Dìmaniàli (demanium): beni di uso civico sui quali esisteva un diritto di godimento a favore della comunità.

Dugàna (dogana): organismo statale di controllo sull’attività privata. I rendimenti doganali erano, il dazio, il jus fondaci (diritto di ospitalità della merce), la gabella (diritto su una determinata merce), jus proibendi (privilegio di vendere quella merce).

Dùmmnìcu (domnico): debito verso il fisco.

Dùtàriu (dotario): istituto di origine franco-normanna, consistente nell’assegnazione alla futura moglie, di parte dei beni del marito in caso di vedovanza.

Annumminàtu (eletto): soggetto delegato all’amministrazione delle universitas e nominato nei pubblici parlamenti.

Sàttùru (erario) esattore delle rendite del feudatario.

Ghèrivàgghiu (erbaggio): tributo corrisposto al feudatario per poter esercitare il pascolo su un terreno demaniale.

Fùrìsi (famiglio): assistente di grado inferiore nell’esecuzione degli ordini di un ufficiale della corte; guardia; servitore o garzone in una bottega artigiana.

Fìschalàri (fiscalarij) coloro che appaltavano o raccoglievano le collette.

Fucàticu (focatico) : tributo per ogni fuoco del territorio ed anche tassa che gravava sull’unità lavorativa dalla quale erano esenti le famiglie con 12 figli. Era devoluta alla Corona che la riscuoteva annualmente dalle Università, che la ripartivano sulla cittadinanza in base al censo.

Fucàli (focale), o casa focale: abitazione di una famiglia che ai fini fiscali costituiva un fuoco.

Fòra (foria): villaggio suburbano.

Fràtta (fracta): macchia, luogo ricco di arbusti.

Gàbbàdi (gabare): non stare alla promessa, non mantenerla o ritirarsi dopo averla data; in sandonatese ha anche significato di meravigliarsi, scandalizzarsi, giudicare.

Gabbèddha (gabella): introito o dazio posto sul consumo e sullo smercio dei prodotti locali.

Gàvudu (galdo): termine longobardo a significare luogo selvoso.

Zzippuni (gippones o jappone): indumento dell’abbigliamento maschile dei secc. XV e XVI a forma di corpetto che scendeva fino alle gambe ed anche casacca rozza e larga usata da contadini ed operai.

Judicìa (giudice): ufficio composto da cittadini probi, esperti, dotati di sapere.

Jùràtu (giurato): ufficiale investito di pubblico incarico.

Jùstiziàriu (giustiziere): funzionario che concentrava nelle sue mani l’autorità politica, militare e giudiziaria, aveva una curia, un giudice, un assessore ed un tesoriere che raccoglieva i versamenti delle Universitas. Reggeva una divisione territoriale di carattere amministrativo-giudiziario creata dai normanni ed anche un tribunale di prima ed in alcuni casi, di seconda istanza. Cardine dell’amministrazione periferica angioina, nel periodo aragonese l’ambito territoriale identificato come giustizierato venne sostituito dalla provincia ed il nome andò ad indicare un’autorità regionale detta anche luogotenente o governatore.

‘Nzità (insertare): inizialmente sistema di coltura attuato per ottenere nuove tipologie di castagni mediante lo scasso del suolo e successiva pastinazione; lo scopo era quello di produrre piante che dessero ottimi frutti. Col termine successivamente si è indicato l’innesto per la miglioria e la variegazione delle produzioni di varietà di frutta

‘Ntratùra (entratura): tassa di ingresso.

Jènca (jencha); vacca primipara, giovenca, vitella.

Jùracongra (jure congrui): dote che la figlia riceveva dall’asse paterno.

Littri arbitràri (lettere arbitrarie): erano quattro norme di diritto penale che consentivano al barone di perseguire “ex officio” il reo, di dare un giudizio sommario o straordinario, di cambiare le pene in denaro.

Littiri cuturiàli (licteri executoriali): ufficiali subalterni che consegnavano le sentenze pronunciate dalla corte o ne eseguivano gli ordini.

Lùgutètu (logoteta): portavoce del re e suo rappresentante.

Mìnamùli o Mùlattièri (menare mulos): che conduceva i muli che nel medioevo erano i mezzi di trasporto di allora molto remunerativi. In un anno si potevano guadagnare dai 7 ai 10 ducati.

Màstria (magistero): esercitare un insegnamento od essere maestro in un’arte.

Màgnacùra (magna curia): organo supremo della burocrazia angioina nella quale si univano le funzioni fondamentali dello Stato.

Mànumòrta (manomorta): costituzione di una rendita vitalizia mediante la cessione di un bene

Màstr’àtti (mastro d’atti o mastrodatti): notaio o scritturale che stipulava gli atti e curava le citazioni.

Mastr’àttia (mastrodattia): ufficio dei mastrodatti e anche denominazione degli introiti da essa derivanti.

Màstugiuràtu (mastrogiurato): ufficiale competente ad agire nelle Universitas, poi denominato capitano.

Mèrcatùra (mercatura): attività di compravendita o commercio (da non confondere con quella di putigàru)

Mìstumpèriu (mero e misto imperio, da merum mixtumque imperium et gladii potestas) conferimento del potere di esercizio della giustizia criminale estesa da Roberto d’Angiò a tutti i feudatari, circostanza che portò i baroni al godimento della piena giurisdizione.

Mùntuàldu (mundoaldo): colui a cui spettava il potere di mundio (dovere di protezione della donna), con funzioni di rappresentanza per qualunque atto giuridico che ella compiva). Poteva essere esercitato dal padre, dal fratello, dal marito o da un consanguineo ed era figura diversa dal tutore. Tale figura era presente ed agiva in nome e per conto delle donne appartenenti alle classi più elevate

Mùnniu (mundio): tutela a cui erano soggette le donne per tutta la vita.

Ggentibbòna (nobile): soggetto giudicato degno di considerazione, di rispetto che gode particolari privilegi.

Nùmiramièntu (numerazione): aggiornamento dei fuochi di ogni comunità mediante il sistema dell’apprezzo.

Gùncia (oncia): unità di moneta.

Parmièntu (palmento): locale adibito alla pigiatura dell’uva (in antico anche delle olive).

Pàrmu (palmus): misura di circa cm. 25.

Pàràggiu (paragio): dote per le sorelle, da trarre dai beni di famiglia

Pàstinà (pastinare): piantare, mettere a coltura una terra; zappare.

Pàstinu (pastino): appezzamento di terreno dissodato e coltivato.

Pàstinatùru (pastenaturo): attrezzo appuntito e ricurvo usato per mettere a dimora le piante; nel tempo ha indicato anche l’addetto a curare i sesti d’impianto nei frutteti e nei rimboschimenti.

Pricittùru (percettore): esattore, ufficiale che esigeva funzioni fiscali anche in appalto.

Pricitturìa (percettoria): ufficio dell’amministrazione periferica che dipendeva dalla camera della sommaria, i cui capi erano il Preside e il Percettore che controllavano la vita amministrativa delle province.

Piàcit (placet): visto per approvazione, che il feudatario poneva approvando i singoli articoli statuari proposti dall’Universitas.

Purtàggiu (portagium): quota da pagarsi a chi provvedeva al trasporto di merci o di qualsiasi altra cosa.

Purtàriu (portarium): tassa da pagare per il passaggio dalla porta di accesso a città, paesi o villaggi.

Pùrtulanìa (portolania): ufficio al quale faceva carico la cura dei luoghi pubblici e soprattutto delle strade urbane e campestri, alla cui reggenza era comandato il portolano.

Pùtìga (poteca), dal greco ipoteche, in epoca medievale con significato di laboratorio artigianale.

Prupaìna (propaine): tralcio dell’uva ripiegato sotto terra per farlo radicare.

Prùvvisiùni (provisionum): atto di regio assenzo per rendere esecutiva una delibera della Universitas;

Quarta: diritto sui beni del marito goduto dalla donna

Quàrantàna (quartana): settimana di preghiera, ma anche ufficio funebre da celebrarsi 40 giorni dopo la morte.

Rìdimituòriu (redimitoro): persona che tra il 1586 e 1604, il viceré invio presso le Università per sistemarvi la contabilità.

Rigalij (regalie): somma dei diritti di sovranità (privilegi e prerogative), che spettavano al feudatario e che spesso imponeva divenendo con ciò abusi.

Rigìstru (regesto): registro-riassunto di una determinata raccolta di documenti.

Rilèviu (relevio): tassa di successione nei feudi pagata all’atto della presa di possesso.

Ribillìnu (rivellino): opera di fortificazione, che nel XIV secolo ebbe struttura ad arco, collocata all’esterno della piazzaforte di un castello con lo scopo di difenderlo dagli attacchi dei nemici e proteggere le sortite degli assediati.

Cùsitùru (sutores o cusutore): sarto.

‘Nzerti (serti): innesti ma anche nome di una tipologia di castagne sandonatesi ottenute con la procedura di innesto.

Sìrivìzzu (servitium): tipo di prestazione generica da effettuare a favore di un’autorità costituita.

Sùmmarìa (sommaria): ufficio regio che esercitava funzioni di controllo su tutta la vita amministrativa ed economica del regno.

Stàtùti (statuti): collezione di capitoli che regolavano la vita delle comunità conservati in forma scritta.

Stàtu discùrsu (stato discusso): esame delle imposte e dei debiti delle Universitas

Suvvènziu gìniràli (subventio generalis): tipo di tassa (detta anche colletta), considerata un aiuto che le popolazioni davano al sovrano.

Sùppuòrtu (supporto): parte di una casa con soppalco.

Tàvulàri (tabulari): addetti alle misure dei terreni.

Tirràggiu (terraggio): prestazione annua in natura dovuta al feudatario dall’agricoltore per riscattare il fondo o poterlo coltivare.

Tèstatùru (texatores): colui che faceva l’apprezzo, determinava ed assegnava i tributi. Era figura distinta dall’exactores o collectores.

Tìstàticu (testatico): tassa che gravava su chi esercitava un’arte.

Tràdìzziu ( traditio) : contratto di compravendita

Trintìna (trentina): ufficio funebre da celebrarsi 30 giorni dopo la morte.

Gùniversità (universitas): l’insieme dei cittadini (o comunità) che vivevano in una circoscrizione territoriale ben definita, da cui traevano profitto e nella quale gestivano la vita in comune, col compito precipuo della divisione delle collette.

Gùniversàli ànnuòmmina (universali nomine): era il potere dell’Universitas di scegliere o di designare una persona ad un determinato ufficio.

Gùsi cìvichj (usi civici): diritti naturali che i cittadini potevano esercitare su tutto il territorio del feudo, in alcuni periodi dell’anno e dopo la raccolta del frutto, se il terreno era aperto. Erano diritti essenziali quali pascere, acquare, pernottare, legnare, cavare pietre etc.

Vìttuàli (victuagli): granaglie ed alimentari in generale.

Viscìgghju (viscigli o vesceglie): pollone, pianta giovane da innestare, virgulto.

Minùcciu

 

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