Sentenza sul ricorso…per informazione ai Sandonatesi…

La redazione …

N. 01100/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00723/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 723 del 2011, proposto dai sigg.ri Gregorio Cortese, Paolo Cozza, Maria De Simone, Giuseppe Buono, rappresentati e difesi dall’avv. Cosimo Fortunato, domiciliati d’ufficio, in mancanza di rituale elezione di domicilio nel comune di Catanzaro, presso la segreteria di questo Tribunale;

contro

Comune di San Donato di Ninea, rappresentato e difeso dall’avv. Nunzio Raimondi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Nunzio Raimondi in Catanzaro, via S. Maria del Mezzogiorno,3; Prefetto di Cosenza;

nei confronti di

De Rose Francesco, Bisignani Giuseppe, Cozzitorto Luigi, Caruso Francesco, Consoli Vincenzo, Salvo Vincenzo, Sparano Antonio, Salvo Luigi; Vuono Benedetto, Iannitelli Franco, rappresentati e difesi dall’avv. Pietro Romano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Pullano in Catanzaro, via Purificato,18;

per l’annullamento

dei risultati delle elezioni comunali svoltesi in San Donato di Ninea (CS) nei giorni 15 e 16 Maggio 2011, delle operazioni elettorali e della proclamazione dell’elezione alla carica di sindaco nonchè dei consiglieri eletti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Donato di Ninea e di Vuono Benedetto e di Iannitelli Franco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 luglio 2011 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso i epigrafe i ricorrenti, tutti elettori nel Comune intimato, impugnano i risultati delle elezioni comunali svoltesi in San Donato di Ninea (CS) nei giorni 15 e 16 Maggio 2011, le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale.

Premettono che il Comune di San Donato di Ninea, ha popolazione inferiore a 15.000 abitanti e che nella tornata elettorale del 15 e 16 maggio 2011, per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, venivano presentate due liste, una con il contrassegno “Rinascita Sandonatese” e l’altra con il contrassegno “San Donato Nel Cuore”.

Quest’ultima otteneva 519 voti, prevalendo sull’altra, che ne otteneva 518.

Avverso le operazioni elettorali, che hanno condotto a tale risultato, articolano due motivi di ricorso:

1) Violazione dell’art. 41 T.U. n 570/1960 e successive modificazioni e integrazioni, per avere consentito che un elettore, con diritto all’ausilio dell’accompagnatore, restasse al di fuori della cabina elettorale mentre l’accompagnatore si recava da solo in cabina;

2) Violazione degli artt. 54 e 59 DPR 570/1960 e successive modificazione ed integrazioni, atteso che il verbale delle operazioni di voto relativo alla sezione n. 2, pur riportando il totale delle schede nulle, non ne specifica la motivazione.

I ricorrenti concludono chiedendo l’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco nonché di consigliere comunale del Comune di San Donato di Ninea avvenuta il 17/05/2011.

Si è costituito il Comune per eccepire l’inammissibilità del ricorso per genericità delle censure nonché per controdedurre nel merito.

Si sono costituiti anche i controinteressati Iannitelli e Vuono i quali eccepiscono la inammissibilità delle censure per genericità e resistono nel merito.

Alla pubblica udienza del 27 luglio 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 41 T.U. n 570/1960 e successive modificazioni e integrazioni, per avere consentito, nella sezione n. 3, che un elettore, con diritto all’ausilio dell’accompagnatore, restasse al di fuori della cabina elettorale, mentre l’accompagnatore si recava da solo in cabina.

A sostegno della circostanza dedotta i ricorrenti allegano due dichiarazioni, provenienti dalle scrutatrici del seggio, nelle quali si legge che la sig.ra Casella Angela, accompagnata dalla sig.ra Bonaro Carolina, “si presentava al seggio di cui sopra, ma nella cabina entrò la sig.ra Bonaro Carolina da sola la quale votò al posto della Casella che nel frattempo attendeva nel seggio fuori dalla cabina in lontananza vicina a noi scrutatori”.

Il motivo è infondato.

Va, innanzitutto, evidenziato che le dichiarazioni allegate al ricorso costituiscono solo un principio di prova, non integrando delle vere e proprie testimonianze, oltre a non essere neanche complete sulla circostanza, avendo omesso di specificare se vi sia stato o meno, da parte dell’elettrice, il controllo della scheda votata, prima dell’inserimento nell’urna.

Sempre in via di fatto, anche la presenza del sig. Buono Giuseppe all’episodio in oggetto, risulta smentita dalla dichiarazione della sig.ra Elvira Iannuzzi, depositata in atti dal Comune resistente e dai controinteressati.

Ciò premesso, non risulta fornito neanche un adeguato principio di prova in relazione alla dedotta circostanza che, oltre ad essere smentita dalla dichiarazione versata in atti della Responsabile del servizio elettorale del Comune e della stessa elettrice, appare, altresì, in contrasto con quanto riportato nel verbale della sezione.

Nel predetto verbale, infatti, ai paragrafi 8 e 12, nello spazio riservato ad eventuali proteste e reclami presentati relativamente alle operazioni di votazione non risulta riportata alcuna circostanza.

Dal momento che la parte del verbale riservata alle contestazioni è stata barrata, deve ritenersi, come riportato nel medesimo, che la circostanza non si è verificata.

E’ principio pacifico che il verbale, in quanto dotato di fede privilegiata, faccia piena prova dei fatti in esso contenuti, fino a querela di falso, che, nella fattispecie, non risulta essere stata proposta (ex multis v. Cons. St., V, n. 901/2006 ma v. anche Tar Puglia, Bari, Sez. III, 316/2010, Tar Marche, Sez. I 104/2010).

Il motivo deve quindi essere respinto.

E’ invece inammissibile in secondo motivo di ricorso per assoluta genericità.

In materia elettorale, sebbene l’onere del ricorrente di specificazione dei motivi debba essere valutato con rigore attenuato, in quanto subisce un necessario temperamento posto che le fasi in cui si svolge il complesso procedimento elettorale non sono tutte immediatamente conoscibile da parte del soggetto legittimato al ricorso, tuttavia, detto onere non può essere del tutto eluso, consentendo la formulazione di motivi generici che si traducano nella denuncia di vizi coincidenti con mere illazioni o affermazioni apodittiche del ricorrente. E’ infatti onere del ricorrente indicare con precisione la contestazione nonché la natura del vizio denunciato, con riferimento a fattispecie prospettate con sufficiente grado di certezza. D’altro canto proprio l’onere di specificità dei motivi integra quel principio di prova, che costituisce indizio di attendibilità della ricostruzione che sorregge la formulazione delle doglianze di diritto. Lo scopo è quello di evitare che l’astratta deduzione di vizi si trasformi in un mero espediente per provocare un inammissibile generale riesame delle operazioni di scrutinio dinanzi al giudice amministrativo. In tal senso la precisione dei motivi non può scendere al di sotto di una soglia minimale che consenta di filtrare i ricorsi meramente esplorativi (così, ex multis, Tar Lazio, Sez. II bis, 1860/2010).

Nel caso di specie il ricorrente non accenna in alcun modo ai motivi per i quali si dovrebbe ritenere illegittimo l’annullamento delle schede conteggiate come nulle, mediante una descrizione dei vizi riscontrati nelle operazioni elettorali, dovendo escludersi la verbalizzazione dei motivi per i quali viene annullata la singola scheda in mancanza di specifiche contestazioni.

In conclusione il ricorso va rigettato perché infondato.

In considerazione della particolarità della vicenda, sussistono sufficienti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Daniele Burzichelli, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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