Come eravamo : A bòn pìsu

Luigi Bisignani &Minucciu

Gàsti e shìshjuli.

U’ supièrchju, quìru chì ntà Ninàja òn c’è capùtu

“A bòn pìsu”.

CULTURA SANDONATESE copieEra l’espressione usuale dei commercianti, i quali davano risalto a quei pochi grammi in più di merce, oltre il “giusto peso”, lasciati a bella posta sul piatto della bilancia quale segno di bonomia verso l’acquirente.

Questo accadeva anche per sfatare le “frame” che giravano fra i compaesani riguardo l’esattezza di alcune bilance. La “memoria”” di queste circostanze, mi ha indotto a verificare quale è stato il regime dei pesi e delle misure nei tempi passati e quali disposizioni, controlli e verifiche periodiche degli strumenti veniva effettuata dalle autorità preposte.

Fra i documenti consultati, riporto quello con riferimenti alla “Calabria superiore” e quindi anche a San Donato ed alle sue terre. Si tratta delle istruzioni, emanate da Ferdinando I d’Aragona e riguardanti la corretta esecuzione dell’editto 6/4/1480, sull’uniformità di pesi e misure nel regno. Del suddetto documento, ho lasciato intatto il linguaggio del tempo.

Istruzioni date per lo Signore Re al magnifico Vicilao de Campitello, Thesaurario de Calabria superiore, le infrascripte Copie per ipso, da eseguire in le Terre de la sua jurisdizione super ponderibus, et mensuris.

In primis considerando la Maestà del Signore Re li granni danni & jacture, quali pervenono ad soj subditi & vaxalli, & anco allo negozianti in lo suo Regno per la varietà delli pisi, & misure diverse li quali so in dicto regno; intendento ad quilli opportunamente providere ha deliberato che in tutto quisto suo regno se habia ad usare da qua in nante lo tomolo, rotolo, marcho, bilance, & canna, le quale se usano in quista città de Napoli; & per questo ve è stata espedita la commissione super ciò necessaria, & per la espedizione de quella ve facimo le infrascritte istructioni.

In primis ve se manda le infrascritte misure; thomolo, mezzo tomolo, quarto de thomolo, meczo quarto de thomolo, rotolo, decina ciò è quarto de rotolo (1), meczo rotolo, un terczo de rotolo, un quarto de rotolo, marcho, e bilance, canna, mecza canna; & ulterius ve se manda lo marcho, con lo quale debeate merchare, & fare merchare le misure supradicte; & volimmo, che essendo vui in le Terre de vostri juridictione farrite dare a ciascuna de dicte Terre un thomolo aiustato, & mercato; un meczo tomolo similiter; un quarto de tomolo, & uno meczo quarto de tomolo similiter aiustati & mercati; & similiter li darrite uno rotolo, una decina piso de quactro rotola, & meczo rotolo, un tercio de rotolo, & uno quarto de rotolo similiter aiustati & mercati del merco el quale ve se manda; come è dicto de sopra un marcho aiustato, & mercato, una canna, una mecza canna aiustata, & mercata ut supra.

Et exigerete per lo preczo de dicte cose le infrascripte quantità. Per lo tomolo aiustato & mercato tarì tre e grana dece; per lo quarto de tomolo similiter aiustato & mercato tarì due e grana 10; per lo meczo quarto de tomolo, ut supra tarì due; & per ciascheduno rotolo aiustato & mercato grana 17; & per ciascuna decina, che so rotola quattro, aiustata, & mercata ut supra tarì uno grana 18; per meczo rotolo grana 13; per un terzo de rotolo grana 11; per uno quarto de rotolo grana 11; per ciascuna canna mercata & aiustata grana 10; per ciascuna mecza canna grana 5 similiter aiustata & mercata; per ciascuno braczo aiustato & mercato grana 5.

Et perché cognoscimo, che in alcune Castelle piccole, & ad altri luochi in potere de vostra giurisdizione ve saria molto difficile, & quodammodo impossibile pigliare dicte cose, & fare tale pagamento per questo ve se ordina, & commanda, che a dicti Castelli & lochi impotenti non li donati dicte cose si non in quanto ipsi medesimi voleranno, pigliando però da ipsi el supradicto pagamento; verun ad quilloro che non piglieranno le supra dicte cose per la caosa predicta volimo veli comandate, & ordinate sucto quella pena ad vui ben vista, che loro non debbano misurare, ne pesare con mesura alcuna, & piso, che non sia aiustato, & mercato del merco de nostra Corte; & che se loro se voleranno fare fare le supradicte mesure, & pisi, po se le averanno facte fare le debano portale alo loco, che serrà per vui deputato; & quelle fare aiustare & mercare, & de po quelle usare pagando però le aiustature e mercature.

E per iustatura & mercatura de ciascuno tomolo farite pagare tarì tre; & per aiustatura del meczo tomolo tarì uno. Item per mercatura del meczo thomolo tarì uno; & per l’aiustatura del meczo quarto de tomolo grana 15; & per la mercatura de quarto de tomolo tarì uno; & per accomodatura del decto meczo quarto tarì uno.

Item per la mercatura della canna grana 5; per la mercatura della mecza canna grana dui & meczo; per la mercatura del bracco grana uno & meczo.

Item aiustatura & mercatura, & altre spese di ciascuno rotolo grana sey; item per la mercatura tomolo con le altre spese de ciascheduno pezzo grana 4. Item per mercatura di qualsivoglia marcho de mecza libbra sino ad dudici libre grana 5; & per aiustatura del marcho de mecza libra sino ad dudice grana due; Item per la mercatura delle bilance grano uno; & per la mercatura della sciola grana doy; item per aiustatuta de la asciola grana duy.

Et per certe iuste cause movente la mente de nostra Maestà ad ciò che le cose predicte habiano debito effecto ve se ordina & comanda, che debeate sospendere tucti privilegi gracie & qualsivole provisione concese tanto ad universitate quanto ad qualsivole particolare persona concernente directe vel indirecte le cose predicte cossì como nui per le presente istruzioni quelle sospendimo usque ad nostrum beneplacitum.

In super ve se ordina & comanda ad ciò che sempre lo tomolo, meczo tomolo, quarto de tomolo, & meczo quarto, se possano trovare iucsti & senza fraude o diminuzione alcuna, ordinerete in le terre principale dela vostra giurisdizione, che in ciascuna de dicte Terre se debba intagliare in petra marmora uno tomolo, uno meczo tomolo, uno quarto de tomolo, uno meczo quarto de tomolo, adiustati con li vostri Campioni ad ciò che secondo quilli se possano fare; & facti che saranno se ne possano mercare, & adiustare per quello che sarranno per vui in dicta Terra deputati pagandose però lo prezzo della mercatura & adiustatura come è dicto de supra.

Et però che ala presente variegate delle misure & pisi non se donasse impedimento ale cose facte, & contratacte, volimo che tutti i contracti facti nante la presente nostra ordinazione ala mesura & piso solito per lo passato in la nostra provincia se habiano ad reducere con la presente nostra mesura & pisi secondo lo bilancio; & scandaglio gecterà dicta mesura con la quale avverrandio vendute & contractate con questa, che de presente ve se manda; & de cetero providendo che li contracti che si faranno, se faczano ad quella misura et pisi li quali ad presente vi si mandano; & nessuno farrite obligare per dicte Terre, & lochi de la vostra iurisdizione.

Et per somigliante volimo se facza lo scandaglio de le vendete so facte dele tracte dela vostra Provincia ad ciò che omne uno conseguisca quello che iustamente li è dovuto reducendo le mesure antique al scandaglio della mesura nova.

Preterea volendo nui provedere che li pisi dele monete & altre cose suptile le quali se pesono con marchi & tarpise, se adiustano ad fine, che ciascuno habia lo sue debito mandamo quactro marche & quactro para de bilance de moneta, cole quali farite adiustare ticte le altre de vostra Provincia; & per aiustatura, & mercatura de li predicti marchi, & bilance ve farrite pagare cone de supra dicto; & similmente ve se mandano canne mecze canne e bracze con le quali farrite adiustare tucte le altre dele Terre dela vostra iurisdictione & farrite pagare la mercatura & aiustaturta come de supra dicto.

Et perché nostra voluntà è omnino che le supradicte misure & pisi se observano & tengtano per tucte le Terre dela vostra iusrisdictione & che non se ne possano usare altre mesure & pisi, che non siano adiustati, & mercati ut suopra; per la presente ve ordinamo che date che averrete dicti pisi & misure a dette Universitate & Terre utsupra per banni pubblici da vostra parte farrire preconiczare & bandire per tutte le Terre & lochi de vostra giurisdizione che debeani usare le dicte mesure e pise, & non altre ponendo in dicti banni quella pena vi parerà espediente, & necessariaa & che qualuncha terra o loco volesse adiustare o mercare alcuna de dicte misura debea comparere in quelle terre che per vui saranno deputate; & d’avante ad quilli che in dicte Terre per vui saranno substituiti ad fare quelle mercature & adiustature pagando per la mercatura & adiustatura, como de supra dicto.

Et a ciò che nostra Corte non possa essere nella percepitone de dicti diricti in aliquo fraudata ve se ordina, & per la presente istructione comanda, che dela percepitone dele misure e pisi mandati & anche de quelli, che per vui se faranno fare per bisogno dele Terre dela vostra giurisdizione, & de l’assignazione, che vui farrite, de quilli, & dela aiusttaura, & mercatura che per vui o vostri Substituti se farra, debeate fare quinterno lucido & claro, cum apposizione eorun mominum & cognominum de quilloro che piglieranno dicte misure & pisi, & anche de quilloro che veneranno ad aiustare dicte mesure & dela quantità & qualità deli introiti perveneranno per dette cause. Et non fate lo contrario per quanto avite nostra gratia cara.

Expeditae fuerunt praesentes instructiones in Castelo novo Civitas nostrae Neapoli XVI Aprilis 1480. Rex Ferdinandus.

Il testo, sebbene redatto in linguaggio “aulico”, appare chiaro. Ferdinando, dal riallineamento uniforme di pesi e misure del regno intende incassare in tasse e diritti, il massimo possibile. Che non si fidi dei potentati locali (baroni e vassalli) si evince dalla raccomandazione di sospendere qualsiasi privilegio ed a chiunque in passato concesso. Che non si fidi neanche dei suoi agenti è altrettanto chiaro nel richiamo a “non fare lo contrario per quanto avite nostra gratia cara”. Gli spagnoli erano avidi, rubavano a man bassa e questo influiva sul “metro di giudizio” col quale consideravano e giudicavano il prossimo.

(1) questa indicazione potrebbe essere un errore perché appresso è detto che la decina è il peso di 4 rotoli.

Febbraio 2014

Minùcciu

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1 commento

    • Giovanni Benincasa il 28 Febbraio 2015 alle 16 h 17 min
    • Rispondi

    e bona misura!

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